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5.2. Contesto normativo

Per quanto qui rilevante, la protezione dei dati personali nel nostro ordinamento è regolata prioritariamente nel quadro delle normative di derivazione comunitaria ed in particolare dalle seguenti norme:

Sebbene l’art.1, comma 2 del GDPR stabilisca che “il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali” e vada quindi interpretato coerentemente al rispetto di tali diritti e libertà, il solo regime della protezione dei dati è necessario ma non sufficiente a coprire tutte le fattispecie di possibili violazioni dei diritti umani protetti dall’ordinamento nazionale, europeo, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo di cui l’Italia è parte e dalle altre norme di diritto internazionale applicabili.

Tra le fonti applicabili in tema di diritti umani e libertà fondamentali, sia in quanto fonti pattizie che in quanto dichiarative di norme di diritto internazionale consuetudinario, richiamiamo particolarmente:

Si indica inoltre di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su casi riguardanti l’interazione dati / diritti umani, i cui punti salienti sono raccolti e sintetizzati nei seguenti documenti:

  • La factsheet della Corte Europea dei Diritti Umani su Personal Data protection 1;

  • La factsheet della Corte Europea dei Diritti Umani su Mass surveillance, in cui si affrontano problematiche di dati legate anche a dati aggregati 2.

1

https://www.echr.coe.int/documents/fs_data_eng.pdf

2

https://www.echr.coe.int/documents/fs_mass_surveillance_eng.pdf