5.2. Contesto normativo¶
Per quanto qui rilevante, la protezione dei dati personali nel nostro ordinamento è regolata prioritariamente nel quadro delle normative di derivazione comunitaria ed in particolare dalle seguenti norme:
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
Regole deontologiche e norme per ambiti specifici.
Sebbene l’art.1, comma 2 del GDPR stabilisca che “il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali” e vada quindi interpretato coerentemente al rispetto di tali diritti e libertà, il solo regime della protezione dei dati è necessario ma non sufficiente a coprire tutte le fattispecie di possibili violazioni dei diritti umani protetti dall’ordinamento nazionale, europeo, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo di cui l’Italia è parte e dalle altre norme di diritto internazionale applicabili.
Tra le fonti applicabili in tema di diritti umani e libertà fondamentali, sia in quanto fonti pattizie che in quanto dichiarative di norme di diritto internazionale consuetudinario, richiamiamo particolarmente:
Si indica inoltre di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su casi riguardanti l’interazione dati / diritti umani, i cui punti salienti sono raccolti e sintetizzati nei seguenti documenti: