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8.1. Introduzione

Questo capitolo prospetta possibili soluzioni per gli obiettivi strategici di interoperabilità e condivisione dei dati. L’interoperabilità deve assicurare lo scambio di informazioni in maniera completa, sicura ed efficiente. Questo richiede una serie di interventi in fase implementativa a livello: normativo, organizzativo, semantico, tecnologico.

A frenare la capacità degli enti di valorizzare i dati ci sono motivi di ordine principalmente normativo e organizzativo:

  1. la complessità nel concordare gli accordi di interoperabilità;

  2. incertezze legate alle soluzioni tecnologiche utili ad assicurare la data protection;

  3. le difformità organizzative all’interno degli enti nell’individuazione di ruoli e responsabilità dei responsabili per la gestione delle banche dati;

  4. l’assenza di incentivi alla valorizzazione dei dati attraverso la creazione di servizi congiunti tra vari enti.

La Strategia intende individuare gli indirizzi strategici volti a superare le problematiche che ostacolano l’interoperabilità nei 4 livelli indicati.

Il Decreto Legge n.76/2020 già interviene su alcuni di questi punti introducendo il sistema di interoperabilità nell’ambito della PDND, che da un lato semplifica la stipula degli accordi di interoperabilità fornendo agli enti uno strumento digitale per sancire gli scambi, e dall’altro riconosce che la condivisione dei dati per fini istituzionali è un rilevante obiettivo per i dirigenti pubblici. In particolare l’articolo 34 comma 1, definisce due finalità della PDND: “[…] favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 (del CAD, ovvero pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico), nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese […]”.

Alle finalità individuate dalla norma sono associate due modalità di condivisione dei dati all’interno della PA e tra la PA e soggetti esterni:

  • Modalità per la gestione dei dati aggregati e anonimizzati: questa modalità permette di gestire i dati aggregati e anonimizzati come previsto dalla norma, laddove il valore aggiunto risiede nella capacità di implementare data driven policy.

  • Modalità per lo scambio di dati e servizi: 1 è associato un modello di interoperabilità applicativa basata su un approccio API-First. La norma dettaglia lo scenario, individuando un catalogo di API (API marketplace) e meccanismi di autenticazione, autorizzazione e controllo degli accessi. Lo sviluppo di un ecosistema di API offerte dalle PA consente di migliorare i servizi on-line esistenti e crearne di nuovi in particolare nell’ambito dell’offerta di servizi ai cittadini il cui procedimento amministrativo investe le competenze di due o più amministrazioni.

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Un’interazione basata su API enfatizza il concetto di servizio. Un servizio, in questo contesto, può essere uno scambio di dati (ad es. la lista di cittadini con ISEE minore di una certa soglia), oppure un servizio di validazione di un dato che il chiamante deve verificare (ad es. la validità di un codice fiscale o una carta d’identità).