Docs Italia beta

Documenti pubblici, digitali.

7.4. Problematiche da indirizzare

La comunicazione COM(2020)66 del 19 febbraio 2020 da parte della Commissione europea riguardante la “Strategia europea per i dati” ha prefissato un target di scenario futuro sui dati avente come obiettivo la creazione di uno spazio unico europeo - mercato unico di dati - che contenga dati provenienti da tutto il mondo e che segua i dettami tecnici di interoperabilità e di scambio transfrontaliero, in ottemperanza alle norme europee che regolano la privacy, la tutela dei dati personali e il diritto alla concorrenza.

Per il raggiungimento di un mercato unico di dati, la Commissione europea ha individuato alcuni elementi di criticità in cui si dovranno prevedere degli interventi e successivamente ha delineato alcune azioni da attuare. Per quanto riguarda la disponibilità dei dati il documento evidenzia criticità relativamente a:

  • uso di informazioni del settore pubblico da parte delle imprese (condivisione dei dati tra pubblica amministrazione e imprese – government-to-business, G2B) e degli enti di ricerca e del terzo settore per finalità pubbliche;

  • condivisione e utilizzo di dati detenuti da privati da parte di altre imprese (condivisione dei dati tra imprese – business-to-business, B2B);

  • utilizzo di dati detenuti da privati da parte delle autorità pubbliche (condivisione dei dati tra imprese e pubblica amministrazione – business-to-government, B2G).

Essendo i dati una risorsa sociale ed economica di primaria importanza, occorre affrontare una serie di questioni politiche trasversali. Molte di esse sono incentrate sulla comprensione e la gestione del valore, della proprietà e dei flussi di dati, sulla protezione dei dati personali (anche oltre i confini nazionali), sul potenziale di concentrazione dei dati nonché su rischi e opportunità delle nuove frontiere digitali, tra cui machine learning e intelligenza artificiale. Alcuni punti d’attenzione:

  • la disponibilità dei dati, in particolare in termini di riutilizzo, deve essere bilanciata con le questioni afferenti a costi, privacy e prevenzione degli usi impropri;

  • metadati: è sempre opportuno dare la giusta attenzione alla metadatazione, con particolare riguardo ai:

    • metadati di catalogo, finalizzati a descrivere e documentare i dati in un catalogo ai fini della ricerca dei dati stessi; attualmente in Italia sono disponibili il profilo di metadatazione DCAT-AP_IT, utilizzato per il catalogo dei dati aperti, che potrà essere aggiornato nel contesto delle attività dell’organismo di Governance e il profilo INSPIRE_RNDT per i dati territoriali, recentemente aggiornato nel contesto della Consulta nazionale INSPIRE in coerenza con i regolamenti europei di implementazione della stessa direttiva INSPIRE;

    • metadati di dominio, che riflettono le peculiarità della tipologia di dati cui si riferiscono;

  • standard e pratiche tecniche: la capacità delle grandi multinazionali tecnologiche di gestire e valorizzare anche tramite meccanismi di Intelligenza Artificiale enormi quantità di dati, e la concentrazione del potere informativo che ne deriva, pone problemi non solo giuridici, ma anche tecnici. La creazione di standard tecnologici condivisi e rispettosi dei diritti digitali e della neutralità tecnologica è più lenta e onerosa - quindi commercialmente meno efficiente - delle soluzioni proposte dagli incumbent, tanto che sempre più spesso soluzioni commerciali non interoperabili assurgono a standard de-facto. Pare opportuno indirizzare gli sforzi verso obiettivi raggiungibili nel breve periodo, piuttosto che immaginare soluzioni molto onerose e che potrebbero richiedere tempi lunghissimi, al termine dei quali la realtà è radicalmente mutata;

  • definire la proprietà del dato e i regimi di responsabilità relativi ;

  • incentivi e modelli di reciprocità: i sistemi di ricompensa o di sanzioni attualmente motivano la pubblicazione e non attribuiscono sufficiente valore alla condivisione dei dati; gli erogatori di dati possono sostenere i costi della fornitura di dati aperti mentre gli utenti ne accumulano i benefici, questo richiede modelli di business che possano sostenere impegni finanziari a lungo termine, in particolare per i dati di ricerca aperti;

  • costruire capacità umane e istituzionali: sono necessarie competenze lungo l’intera catena del valore dei dati, comprese le capacità di gestione dei dati, le capacità di cura con gli amministratori dei dati e l’alfabetizzazione dei dati tra gli utenti;

  • per quanto concerne il tema delle licenze sui dati di tipo aperto, la strategia nazionale, in linea con quanto previsto anche nel recente Piano triennale 2020-2022, definisce per i dati di tipo aperto, laddove sussistono le condizioni, l’utilizzo di una licenza unica nazionale. A tal fine, in coerenza con quanto previsto dalla Commissione Europea per i propri documenti si ritiene di adottare, in linea generale, la licenza Creative Commons Attribuzione - CC-BY nella versione più recente (attualmente la 4.0), o in alternativa la licenza Creative Commons Donazione al Pubblico Dominio - CC-0 1.0 per dati grezzi, metadati o documenti che abbiano natura simile. Peraltro questa indicazione è già promossa da AgID con le Linee guida sulla Valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 1. Resta ferma la possibilità di adottare una diversa tipologia di licenza sulla base di particolari e motivate necessità.

Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati e capire se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Si deve quindi procedere nella direzione di fornire descrizioni dei dati attraverso metadati di catalogo (per agevolare la ricerca) e metadati di dominio che possano descrivere specificatamente le diverse tipologie di dati secondo i relativi standard di riferimento.

Nell’ambito poi dei diversi domini, le amministrazioni responsabili ai differenti livelli (centrale, regionale e locale) condividono attività finalizzate alla definizione delle relative ontologie di riferimento.

1

Commission decision C(2019) 1655 final del 22 febbraio 2019