7.2. Contesto normativo e di indirizzo¶
I principali riferimenti normativi sono:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR;
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
Regolamento (UE) 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature);
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;
CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’amministrazione digitale;
Legge statistica europea, approvata con il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (modificato dal Regolamento (UE) 759/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio);
Direttiva INSPIRE e relativa norma di recepimento nazionale; 1
Conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 2020 - Una digitalizzazione a vantaggio dell’ambiente;
Altre norme europee e nazionali che regolano le diverse tipologie di dati (ad es. dati territoriali, dati statistici, dati sanitari, ecc.);
Principi FAIR costituiscono le linee guida e le migliori pratiche sviluppate a livello europeo per garantire che i dati, o qualsiasi oggetto digitale, siano Findable / Rintracciabili, Accessible / Accessibili, Interoperable / Interoperabili e Re-usable / Riutilizzabili 2.
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D.L.vo n. 32/2010
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Rintracciabili: per poter rendere i dati riutilizzabili occorre che siano per prima cosa rintracciabili dagli esseri umani e dalle macchine. Il recupero automatico e affidabile di set di dati dipende dagli identificatori persistenti (PID) utilizzati, quali ad esempio DOI, Handle o URN, e dai metadati descrittivi attribuiti ai dati, che devono essere registrati in “cataloghi” o in repository indicizzabili anche dalle macchine.
Accessibili: i dati o almeno i loro metadati devono poter essere accessibili dagli esseri umani e dalle macchine anche attraverso sistemi di autenticazione e autorizzazione (non è necessario che i dati depositati siano open access) mediante l’uso di protocolli standard. I dati e i loro metadati devono essere depositati in archivi o repository che li rendano possibilmente persistenti nel tempo e rintracciabili in rete. Almeno i metadati dovrebbero rimanere sempre disponibili anche quando i dati non sono in open access.
Interoperabili: i dati devono poter essere combinati e utilizzati insieme con altri dati o strumenti. Il formato dei dati deve pertanto essere aperto e interpretabile da vari strumenti, compresi altre basi di dati. Il concetto di interoperabilità si applica anche ai metadati. Ad esempio, i metadati dovrebbero utilizzare un linguaggio standardizzato e condiviso a livello internazionale dai diversi servizi di indicizzazione.
Riutilizzabili: sia i metadati, sia i dati devono essere descritti e documentati nel migliore dei modi, a garanzia della loro qualità e perché possano essere replicati e/o combinati in contesti diversi. Il trattamento dei dati dovrebbe conformarsi agli standard o ai protocolli riconosciuti dalle comunità scientifiche di riferimento. Il riutilizzo dei metadati e dei dati dovrebbe essere dichiarato con una/o più licenze aperte chiare ed accessibili