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7.1. Introduzione

L’art. 50 del CAD è dedicato alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tratta il requisito fondamentale che i dati della pubblica amministrazione devono rispettare affinché sia possibile l’accesso e la fruizione dei dati stessi in coerenza con le policy di:

  • condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni, per finalità istituzionali;

  • riutilizzo dei dati da parte di chiunque, per finalità anche commerciali, nel contesto dei principi e delle norme che regolano i dati di tipo aperto.

Condividere i dati delle PA per fini istituzionali è necessario in quanto espressamente previsto dal citato articolo 50 del CAD. In aggiunta, abilitare una condivisione più ampia consente di razionalizzare i dati e minimizzare i rischi legati alla loro duplicazione, realizzando un contesto di piena disponibilità dei dati tra pubbliche amministrazioni e dando attuazione concreta al principio Once Only che consente:

  • una migliore relazione con i cittadini, evitando di chiedere loro informazioni o dati già in possesso della PA;

  • un recupero di efficienza da parte della stessa PA che, attraverso la disponibilità dei dati, evita la duplicazione di attività finalizzate alla ri-produzione di dati già esistenti;

  • un evidente beneficio in termini di qualità e dei controlli di accesso ai dati, avendo un’unica fonte di gestione del dato.

A tale riguardo giocano un ruolo strategico le basi di dati di interesse nazionale, definite dall’articolo 60 del CAD: si tratta di basi di dati omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza di diverse amministrazioni per l’assolvimento dei propri compiti.

La policy di “riutilizzo” dei dati (Open Data), consente invece il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo, anche per fini commerciali e di ricerca. L’art 52 del CAD ha introdotto il principio “open by default” relativamente ai dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni “con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza”. Tali policy sono ovviamente limitate ai dati conoscibili da chiunque, tenendo conto dei casi di non applicabilità e delle norme di salvaguardia contemplate dalla direttiva Public Sector Information e dalla relativa norma di recepimento. L’apertura dei dati pubblici (in generale i dati conoscibili da chiunque) per il loro riutilizzo è un’azione specifica prevista nell’ambito del Mercato Unico Digitale (Digital Single Market), primo pilastro dell’Agenda Digitale Europea, volto a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita economica e la competitività. In tale contesto emerge la tematica relativa alla scelta delle licenze da utilizzare, che rappresenta il requisito giuridico che definisce i vincoli di utilizzo dei dati impattando così sugli obiettivi della strategia.

La qualità dei dati rappresenta l’abilitatore tecnologico primario del corretto e pieno utilizzo delle potenzialità dei dati, presupposto della condivisione stessa.

Gli attuali standard internazionali che identificano la qualità dei dati, in termini di normalizzazione dei dati, affidabilità dei metadati e reale corrispondenza con i dati documentati sono:

  • Standard ISO 25012 – Data Quality Model;

  • Standard ISO 25024 – Measurement of Data Quality.

Occorre inoltre evidenziare che:

Il Data Quality Model individua 15 caratteristiche di qualità:

  • alcune inerenti i dati stessi: accuratezza, attualità, coerenza, completezza e credibilità;

  • altre dipendenti dal sistema dove i dati sono raccolti: disponibilità, portabilità e ripristinabilità;

  • altre in parte inerenti i dati stessi e in parte dipendenti dal sistema: accessibilità, comprensibilità, conformità, efficienza, precisione, riservatezza e tracciabilità.

Lo standard ISO 25024, riguardante la misurazione della qualità dei dati contiene:

  • un set di base di misure della qualità dei dati per ciascuna caratteristica;

  • un set di base di Entità target a cui sono applicati i sistemi di misurazione durante il ciclo di vita dei Dati;

  • una spiegazione di come applicare misure di qualità dei dati;

  • una guida per le organizzazioni che definiscono le proprie misure per i requisiti di qualità dei dati e la valutazione.

L’applicazione di questo standard può essere accompagnata dalle relative Linee Guida (UNI/TS 11725/2018).

I succitati standard relativi alla qualità sono naturalmente riferibili genericamente ai dati nel loro insieme. Sarà inoltre opportuno considerare anche le caratteristiche di qualità legate a specifiche tipologie di dati e, in particolare, alle modalità e alle metodologie di aggregazione e di anonimizzazione dei dati.

Al riguardo, particolare attenzione va riferita agli aspetti specifici in ambito statistico.

In tale ambito vi è una infrastruttura, anche normativa, consolidata sulla qualità dei dati.

I criteri di qualità delle statistiche sono identificati e ben definiti, nel regolamento 1 (CE) n. 223/2009 (anche detto “Legge statistica europea”) e successive integrazioni e modificazioni: pertinenza, accuratezza, tempestività, puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza.

Nello stesso regolamento vengono fissati i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee (indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici), e si rimanda per maggiori dettagli al Codice delle statistiche europee 2.

Si riportano di seguito i principi per le diverse aree:

  • Contesto istituzionale: 1. Indipendenza professionale; 1bis. Coordinamento e cooperazione; 2. Mandato per la rilevazione dei dati; 3. Adeguatezza delle risorse; 4. Impegno in favore della qualità; 5. Riservatezza statistica; 6. Imparzialità e obiettività.

  • Processi statistici: 7. Solida metodologia; 8. Procedure statistiche appropriate; 9. Onere non eccessivo sui rispondenti; 10. Efficienza rispetto ai costi.

  • Prodotti statistici: 11. Pertinenza, 12; Accuratezza e attendibilità; 13. Tempestività e puntualità; 14. Coerenza e comparabilità; 15. Accessibilità e chiarezza (Corrispondono ai criteri di qualità del Codice).

Il Codice delle statistiche europee è accompagnato da una raccolta di metodi da applicare per soddisfare i principi del codice stesso: l’ESS Quality Assurance Framework.

Analoghi principi sono ripresi nel Codice italiano della statistica ufficiale (attualmente in corso di revisione) e dal Manuale Eurostat sugli indicatori di qualità.

Dal punto di vista della misurazione della qualità, sono definiti indicatori di qualità standard nel sistema statistico europeo e in ambito UNECE:

  • Gli ESS Quality and Performance Indicators (Eurostat (2020) ESS Handbook on quality and metadata reports, part III, C).

  • Quality Indicators for the Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) (UNECE (2017)

  • Quality Indicators for the Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) - For Statistics derived from Surveys and Administrative Data Sources).

1

Nel regolamento stesso le statistiche sono definite come “le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione”.

2

Il Codice delle statistiche europee rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo (SSE). Si tratta di uno strumento di autoregolamentazione basato su sedici principi riguardanti il contesto istituzionale, i processi statistici e i prodotti statistici. Per ciascuno di questi principi sono definiti alcuni indicatori di migliori pratiche e standard che costituiscono una guida e il riferimento per valutare l’applicazione del codice, migliorando la trasparenza all’interno del sistema statistico europeo.